• Sostegno straordinario alle imprese

Deutsche Bank è vicina alle imprese colpite da calamità naturali

A testimonianza dell’attenzione verso il territorio e la propria Clientela, si informa che Deutsche Bank ha deciso di attivare diversi interventi straordinari di sostegno a favore dei clienti con sede legale/operativa nelle regioni e comuni colpiti da calamità naturali.

Sospensione rate mutui alle imprese

Show content of Città metropolitana di Genova e provincia della Spezia

Il Consiglio dei Ministri, con delibera del 11.03.2024, pubblicata sulla G.U. nr. 77 del 02.04.2024 ha dichiarato lo stato di emergenza della durata di 12 mesi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 23 ottobre al 6 novembre 2023 nel territorio della Città metropolitana di Genova e della Provincia della Spezia

In esecuzione di tale delibera, l’Ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile (OCDPC) del 28.03.2024 - n. 1082 pubblicata sulla GU nr. 82 del 08.04.2024 ha disposto, all’art. 9, che i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, hanno diritto di chiedere alle banche e intermediari finanziari - fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza - una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata o della sola quota capitale.

La richiesta di sospensione del pagamento delle rate deve essere accompagnata da autocertificazione del danno subito, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni. 

Per maggiori approfondimenti, contatta il tuo Gestore di fiducia.

Show content of Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

Il Consiglio dei Ministri, con delibera del 15.02.2024, pubblicata sulla G.U. nr. 50 del 29.02.2024 ha dichiarato lo stato di emergenza della durata di 12 mesi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 24 ottobre al 5 novembre 2023 nel territorio della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia

In esecuzione di tale delibera, l’Ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile (OCDPC) del 13.03.2024 - n. 1079 pubblicata sulla GU nr. 70 del 23.03.2024 ha disposto, all’art. 9, che i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o inagibili, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici o, nel caso dell’agricoltura, svolta nei terreni interessati dagli eccezionali eventi meteo, hanno diritto di chiedere alle banche e intermediari finanziari - fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza come nel caso dei terreni agricoli - una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata o della sola quota capitale.

La richiesta di sospensione del pagamento delle rate deve essere accompagnata da autocertificazione del danno subito, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni. 

Per maggiori approfondimenti, contatta il tuo Gestore di fiducia.

Show content of Province di Catania, Messina, Palermo e Trapani

Il Consiglio dei Ministri, con delibera del 26.02.2024, pubblicata sulla G.U. nr. 55 del 06.03.2024 ha dichiarato lo stato di emergenza della durata di 12 mesi in conseguenza dei gravi incendi e dell’eccezionale ondata di calore che a partire dal 23 luglio 2023 hanno interessato il territorio delle province di Catania, di Messina, di Palermo e di Trapani

In esecuzione di tale delibera, l’Ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile (OCDPC) del 13.03.2024 - n. 1078 pubblicata sulla GU nr. 70 del 23.03.2024 ha disposto, all’art. 5, che i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici distrutti o resi inagibili anche parzialmente ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici, hanno diritto di chiedere alle banche e intermediari finanziari, fino alla ricostruzione, all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata o della sola quota capitale, “compatibilmente all’operatività dei medesimi istituti”.

La richiesta di sospensione del pagamento delle rate deve essere accompagnata da autocertificazione del danno subito, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.

 Per maggiori approfondimenti, contatta il tuo Gestore di fiducia.

Show content of Sospensione delle rate dei mutui legata agli eventi meteo che hanno colpito il territorio delle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna e Ravenna nei giorni dal 23 ottobre 2023 ai primi giorni del mese di novembre 2023

Il Consiglio dei Ministri, con Delibera del 16.01.2024, pubblicata sulla G.U. nr. 24 del 30.01.2024, ha dichiarato lo stato di emergenza della durata di 12 mesi in conseguenza degli eccezionali eventi metereologici verificatesi nei giorni dal 23 ottobre 2023 ai primi giorni del mese di novembre 2023 nel territorio delle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna e Ravenna. 

In esecuzione di tale delibera, l’ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) del 12 febbraio 2024, n. 1070 pubblicata sulla GU nr. 45 del 23.02.2024 ha disposto, all’art. 10, che i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o inagibili, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, o nel caso dell’agricoltura, svolta nei terreni franati o alluvionati, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, come nel caso dei terreni agricoli, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione  dell'intera  rata  e quella della sola quota capitale. 

Per maggiori approfondimenti, contatta il tuo Gestore di fiducia.

Show content of Sospensione rate mutui causa eventi sismici del 18.09.2023 - Comuni di Brisighella (Ravenna), Castrocaro Terme e Terra del Sole, Modigliana, Predappio, Rocca San Casciano, Tredozio (Forli-Cesena)

Il Consiglio dei Ministri, con delibera del 03.11.2023, pubblicata sulla G.U. nr. 266 del 14.11.2023 ha dichiarato lo stato di emergenza della durata di 12 mesi in conseguenza degli eventi sismici verificatisi il giorno 18 settembre 2023 nel territorio dei Comuni di Brisighella in Provincia di Ravenna, di Castrocaro Terme e Terra del Sole, di Modigliana, di Predappio, di Rocca San Casciano e di Tredozio in Provincia di Forli-Cesena. 

In esecuzione di tale delibera, l’ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile (OCDPC) del 27 novembre 2023, n. 1042 pubblicata sulla GU nr. 284 del 05.12.2023 ha disposto che i soggetti titolari di mutui mutui ipotecari e chirografari relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica (anche agricola), svolte nei medesimi edifici, ottengono dalle banche e intermediari finanziari, fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata o della sola quota capitale. La richiesta di sospensione del pagamento delle rate deve essere accompagnata da autocertificazione del danno subito, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.

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Show content of Sospensione rate mutui causa eccezionali eventi metereologici territorio di Cuneo

Il Consiglio dei Ministri, con delibera del 28.08.2023, pubblicata sulla G.U. nr. 210 del 08.09.2023 ha dichiarato lo stato di emergenza della durata di 12 mesi in conseguenza degli eccezionali eventi metereologici che il giorno 06.07.2023 hanno interessato il territorio della provincia di Cuneo.

In esecuzione di tale delibera, l’ordinanza del OCDPC del 5 settembre 2023, n. 1019 pubblicata sulla GU nr. 216 del 15.09.2023 ha disposto che i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o inagibili, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la  sospensione  dell'intera  rata  e quella della sola quota capitale. La richiesta di sospensione del pagamento delle rate deve essere accompagnata da autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per maggiori approfondimenti, contatta il tuo Gestore di fiducia.

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Il Consiglio dei Ministri, con delibera del 28.08.2023, pubblicata sulla G.U. nr. 210 del 08.09.2023 ha dichiarato lo stato di emergenza della durata di 12 mesi in conseguenza degli eccezionali eventi metereologici che, a partire dal 04.07.2023 al 31.07.2023 hanno interessato il territorio della regione Lombardia.

In esecuzione di tale delibera, l’ordinanza del OCDPC del 27 settembre 2023, n. 1026 pubblicata sulla GU nr. 234 del 06.10.2023 ha disposto che i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o inagibili, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la  sospensione  dell'intera  rata  e quella della sola quota capitale. La richiesta di sospensione del pagamento delle rate deve essere accompagnata da autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per maggiori approfondimenti, contatta il tuo Gestore di fiducia.

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1. Misura di sospensione rate dei mutui immobili danneggiati fino al 04.05.2024

Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) dell'8 maggio 2023, n. 992. in GU nr. 110 del 12.05.2023, modificato dall’art. 8 Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) del 14.06.2023, in GU nr. 141 del 19.06.2023.

È ammessa la sospensione del pagamento delle rate dei mutui a seguito dello stato di emergenza collegato alle avverse condizioni meteorologiche per il territorio delle province di:

  • Reggio-Emilia
  • Modena
  • Bologna
  • Ferrara
  • Ravenna
  • Forlì-Cesena
  • Rimini.

L’Art. 11 dell’Ordinanza (“Sospensione dei mutui”) ha disposto che i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, o nel caso dell’agricoltura svolta nei terreni franati o alluvionati, in cui erano gestite attività di natura commerciale ed economica (anche agricola), abbiano il diritto di chiedere alle banche una sospensione delle rate dei mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata o della sola quota capitale fino all'agibilità o all'abitabilità dell’immobile.

La richiesta di sospensione del pagamento delle rate può essere presentata fino al 30.09.2023, accompagnata da autocertificazione del danno subito, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni. La scadenza massima dei termini di sospensione delle rate è il 04.05.2024, data di cessazione dello stato di emergenza. 

Il tuo gestore di fiducia può assisterti per approfondimenti e per richiedere l’adesione all’iniziativa.


2. Misura di sospensione rate dei mutui e finanziamenti dal 1° maggio 2023 sino al 30 giugno 2023

Decreto Legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito con modifiche nella legge 31.07.2023 n. 100

L’art. 11 dispone la misura di sospensione di due mesi, cioè dal 1° maggio 2023 sino  al  30  giugno  2023 delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere per le società e le imprese che avevano la sede legale o operativa, o unità locali nei  territori citati alla data del 1° maggio 2023.

La richiesta di sospensione del pagamento delle rate può essere presentata fino al 30.09.2023

Lo stato di emergenza collegato alle avverse condizioni meteorologiche riguarda il territorio delle province di:

  • Reggio-Emilia
  • Modena
  • Bologna
  • Ferrara
  • Ravenna
  • Forlì-Cesena
  • Rimini
  • la Città metropolitana di Firenze
  • altri Comuni della Provincia di Pesaro e Urbino indicati nell'allegato 1 al DL medesimo.

Il tuo gestore di fiducia può assisterti per approfondimenti e per richiedere l’adesione all’iniziativa.


3. Misura di sospensione rate dei mutui immobili danneggiati fino al 25.05.2024

Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) 12 giugno 2023, n. 1002. in GU nr. 141 del 19.06.2023.

È ammessa la sospensione del pagamento delle rate dei mutui a seguito dello stato di emergenza collegato alle avverse condizioni meteorologiche nel territorio dei Comuni di Fano, di Gabicce Mare, di Monte Grimano Terme, di Montelabbate, di Pesaro, di Sassocorvaro Auditore e di Urbino della provincia di Pesaro e Urbino. 

L’Art. 10 dell’Ordinanza (“Sospensione dei mutui”) ha disposto che i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, o nel caso dell’agricoltura svolta nei terreni franati o alluvionati, in cui erano gestite attività di natura commerciale ed economica (anche agricola), abbiano il diritto di chiedere alle banche una sospensione delle rate dei mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata o della sola quota capitale fino all'agibilità o all'abitabilità dell’immobile.

La richiesta di sospensione del pagamento delle rate può essere presentata fino al 30.09.2023, accompagnata da autocertificazione del danno subito, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni. La scadenza massima dei termini di sospensione delle rate è il 25.05.2024, data di cessazione dello stato di emergenza. 

Il tuo gestore di fiducia può assisterti per approfondimenti e per richiedere l’adesione all’iniziativa.

Show content of Sospensione rate mutui causa eccezionali eventi metereologici territorio della regione autonoma Friuli Venezia Giulia

Il Consiglio dei Ministri, con delibera del 28.08.2023, pubblicata sulla G.U. nr. 210 del 08.09.2023 ha dichiarato lo stato di emergenza della durata di 12 mesi in conseguenza degli eccezionali eventi metereologici che, a partire dal 13.07.2023 al 06.08.2023 hanno interessato il territorio della regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

In esecuzione di tale delibera, l’ordinanza del OCDPC del 15 settembre 2023, n. 1023 pubblicata sulla GU nr. 225 del 26.09.2023 ha disposto che i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o inagibili, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la  sospensione  dell'intera  rata  e quella della sola quota capitale. La richiesta di sospensione del pagamento delle rate deve essere accompagnata da autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per maggiori approfondimenti, contatta il tuo Gestore di fiducia.

Show content of Sospensione rate mutui causa eccezionali eventi metereologici in provincia di Macerata

Il Consiglio dei Ministri, con Delibera del 28 agosto 2023 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 7 settembre 2023 ha prorogato di ulteriori 12 mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 in parte del territorio delle Province di Ancona e Pesaro-Urbino e nel territorio dei comuni ricadenti nella parte settentrionale della provincia di Macerata, limitrofi alla provincia di Ancona, nonché nel territorio dei comuni di Camerino, di Montecassiano e di Treia, in provincia di Macerata”.

Per maggiori approfondimenti, contatta il tuo Gestore di fiducia.

 

Show content of Sospensione rate mutui causa eccezionali eventi metereologici territorio di Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì-Cesena

Il Consiglio dei Ministri, con delibera del 28.08.2023, pubblicata sulla G.U. nr. 210 del 08.09.2023 ha dichiarato lo stato di emergenza della durata di 12 mesi in conseguenza degli eccezionali eventi metereologici verificatisi nei giorni dal 22.07.2023 al 27.07.2023 hanno interessato il territorio delle province di Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì-Cesena.

In esecuzione di tale delibera, l’ordinanza del OCDPC del 15 settembre 2023, n. 1022 pubblicata sulla GU nr. 225 del 26.09.2023 ha disposto che i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o inagibili, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la  sospensione  dell'intera  rata  e quella della sola quota capitale. La richiesta di sospensione del pagamento delle rate deve essere accompagnata da autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per maggiori approfondimenti, contatta il tuo Gestore di fiducia.

Show content of Sospensione rate mutui causa eccezionali eventi metereologici territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia, Prato, Massa Carrara e di Lucca

Il Consiglio dei Ministri, con delibera del 03.11.2023, pubblicata sulla G.U. nr. 265 del 13.11.2023 ha dichiarato lo stato di emergenza della durata di 12 mesi in conseguenza degli eccezionali eventi metereologici verificatisi a partire dal giorno 2 novembre 2023 nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato.

Il Consiglio dei Ministri, con delibera 05.12.2023, pubblicata sulla G.U. nr. 295 del 19.12.2023, ha esteso gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 03.11.2023 al territorio delle Province di Massa Carrara e di Lucca in conseguenza delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni metereologiche verificatesi a partire dal 29 Ottobre 2023;

In esecuzione di tali delibere, l’ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile (OCDPC) del 5 novembre 2023, n. 1037 pubblicata sulla GU nr. 264 del 11.11.2023 ha disposto che i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o inagibili, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la  sospensione  dell'intera  rata  e quella della sola quota capitale. La richiesta di sospensione del pagamento delle rate deve essere accompagnata da autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per maggiori approfondimenti, contatta il tuo Gestore di fiducia.

Show content of Sospensione rate mutui causa eccezionali eventi metereologici territorio del Comune di Bardonecchia della Città metropolitana di Torino

Il Consiglio dei Ministri, con delibera del 23.09.2023, pubblicata sulla G.U. nr. 258 del 04.11.2023 ha dichiarato lo stato di emergenza della durata di 12 mesi in conseguenza degli eccezionali eventi metereologici verificatisi il giorno 13 agosto 2023 nel territorio del Comune di Bardonecchia della Città metropolitana di Torino.

In esecuzione di tale delibera, l’ordinanza del OCDPC del 9 novembre 2023, n. 1038 pubblicata sulla GU nr. 269 del 17.11.2023 ha disposto che i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica (anche agricola) svolte nei medesimi edifici, hanno diritto di chiedere alle banche e intermediari finanziari, fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale. La richiesta di sospensione del pagamento delle rate deve essere accompagnata da autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni.

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Disposizioni normative

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