Sostenibilità

Informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari ai sensi del Regolamento (UE) 2019/2088

Nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 3, 4, 5 e 10 del Regolamento (UE) 2019/2088 relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (cd Regolamento SFDR) Deutsche Bank SpA è tenuta a divulgare:

  • in che modo i rischi di sostenibilità sono integrati nei processi decisionali relativi al servizio di gestione di portafogli e al servizio di consulenza in materia di investimenti
  • se, e in che modo, nella prestazione del servizio di gestione di portafogli e/o del servizio di consulenza in materia di investimenti, sono tenuti in considerazione i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità
  • in che modo le politiche di remunerazione del personale sono coerenti con l’integrazione dei rischi di sostenibilità
  • informazioni sulle linee di gestione di portafogli offerte dalla Banca che promuovono caratteristiche ambientali o sociali oppure con obiettivi di investimento sostenibile.

Le seguenti sezioni raccolgono le suddette informative

Show content of 1) Integrazione dei rischi di sostenibilità nei processi decisionali relativi agli investimenti in qualità di Partecipante ai mercati finanziari e nelle consulenze in materia di investimenti o di assicurazioni in qualità di Consulente Finanziario

Introduzione

Il Regolamento SFDR1 è il Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari in vigore dal 10 marzo 2021. 

Il Regolamento SFDR fa parte di una più ampia iniziativa della Commissione Europea in materia di sviluppo sostenibile in attuazione dell’”Agenda 2030” per lo sviluppo sostenibile adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 2015 e dell’Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici ratificato dall’Unione Europea nel 2016. 

Insieme agli atti legislativi ad esso connessi, il Regolamento SFDR si pone l’obiettivo di integrare le considerazioni sulla sostenibilità nei processi decisionali dei Partecipanti ai mercati finanziari2 e dei Consulenti Finanziari3 affinché i servizi e/o i Prodotti Finanziari4 offerti da questi diventino più sostenibili.  I rischi di sostenibilità - definiti dal Regolamento - riguardano eventi o condizioni di tipo ambientale, sociale o di governo societario che se si verificassero, potrebbero provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell’investimento. 

Ai sensi del Regolamento SFDR, Deutsche Bank S.p.A. (di seguito anche “la Banca” o “Deutsche Bank”) si qualifica come

  • “Partecipante ai mercati finanziari” in quanto presta il servizio di gestione di portafogli
  • “Consulente Finanziario” in quanto presta il servizio di consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari.

Di seguito si forniscono le informazioni richieste dal Regolamento SFDR, differenziate a seconda della qualifica assunta dalla Banca in considerazione del servizio d’investimento prestato alla clientela. 

Più in particolare, la normativa impone alla Banca di pubblicare sul sito internet le seguenti informazioni:

  • informazioni sulle politiche della Banca sull’integrazione dei rischi di sostenibilità nei propri processi interni;
  • se e in che modo la Banca prende in considerazione i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità;
  • in che modo le politiche di remunerazione del personale sono coerenti con l’integrazione dei rischi di sostenibilità;
  • informazioni sui Prodotti Finanziari legati alla sostenibilità che offre in qualità di Partecipante ai mercati finanziari quali le linee di gestione di portafogli ESG (dall’ inglese “Environmental, Social and Governance” – Ambientale, Sociale e Governo Societario).


1) https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj
2) Il Regolamento SFDR definisce “Partecipante ai mercati finanziari”: un’impresa di assicurazione che rende disponibile un prodotto di investimento assicurativo; un’impresa di investimento o un ente creditizio che fornisce servizi di gestione del portafoglio; un ente pensionistico aziendale o professionale; un creatore di un prodotto pensionistico; un gestore di fondi di investimento alternativi; un fornitore di un prodotto pensionistico individuale paneuropeo; un gestore di un fondo per il venture capital qualificato registrato conformemente all’articolo 14 del regolamento (UE) n. 345/2013; un gestore di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale registrato conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 346/2013; una società di gestione di un organismo d’investimento collettivo in valori mobiliari.
3) Il Regolamento SFDR definisce “Consulente Finanziario”: un intermediario assicurativo o un’impresa di assicurazione che fornisce consulenza in materia di assicurazioni riguardo agli IBIP; un’impresa di investimento o un ente creditizio che fornisce consulenza in materia di investimenti; un gestore di fondi di investimento alternativi o una società di gestione di un organismo d’investimento collettivo in valori mobiliari che fornisce consulenza in materia di investimenti.
4) Il Regolamento SFDR definisce “Prodotto Finanziario”: una gestione del portafoglio; un fondo di investimento alternativo; un prodotto di investimento assicurativo; un prodotto pensionistico; un piano pensionistico; un organismo di investimento collettivo in valori mobiliari; un prodotto pensionistico personale paneuropeo..

Informativa sull’integrazione del rischio di sostenibilità

Informazioni generali

Il Gruppo Deutsche Bank AG (di seguito “il Gruppo”) adotta un approccio globale alla gestione della sostenibilità definito in una serie di politiche e procedure applicabili a tutte le società appartenenti al Gruppo. La politica sulla sostenibilità delinea i principi cardine di sostenibilità seguiti dal Gruppo, nonché i requisiti chiave e le responsabilità in relazione alle tematiche connesse alla sostenibilità, al reporting e ai rating di sostenibilità non finanziari, alla due diligence ambientale e sociale nel contesto della gestione del rischio reputazionale, nonché alla finanza sostenibile. La Banca ha recepito nelle proprie politiche interne l’approccio definito dalla capogruppo al fine di assicurare l’integrazione delle tematiche legate alla sostenibilità nella prestazione alla clientela dei servizi rilevanti. Sebbene attualmente i processi della Banca non prevedano una puntuale valutazione dei rischi di sostenibilità nelle decisioni di investimento dei gestori di portafogli e nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti, le politiche di sostenibilità adottate, i relativi scenari di rischio e gli impegni più ampi assunti dalla Banca forniscono un contesto rilevante per quanto riguarda l’impegno della stessa su questi argomenti, come illustrato di seguito.

Definizione dei rischi di sostenibilità

I rischi di sostenibilità sono definiti come eventi o condizioni di tipo ambientale sociale e di governo societario il cui verificarsi potrebbe avere impatti negativi, effettivi o potenziali, sul valore dell'investimento in modo significativo. I rischi di sostenibilità possono verificarsi sia separatamente, sia cumulativamente; possono interessare singole aziende o anche interi settori/rami d’attività o regioni e possono avere caratteristiche molto diverse. Di seguito alcuni esempi che possono aiutare a chiarire cosa comprendono i rischi di sostenibilità: A seguito del verificarsi di fenomeni meteorologici avversi conseguenti al cambiamento climatico (noti come rischi fisici), ad esempio, i siti produttivi di singole società o intere regioni possono risultare danneggiati o essere distrutti, portando ad interruzioni della produzione, all’aumento dei costi per ripristinare i siti produttivi, nonché a maggiori costi per le coperture assicurative. Ulteriore esempio di eventi avversi connessi al cambiamento climatico, sono i lunghi periodi caratterizzati da siccità, che può danneggiare l’agricoltura, causare lo scoppio di incendi, limitare la disponibilità di risorse idriche, incidendo anche sull’approvvigionamento di prodotti o addirittura, in alcuni casi, rendendolo impossibile. Vi sono anche rischi legati al passaggio ad un’economia a basse emissioni di carbonio (i cosiddetti rischi di transizione): le misure politiche possono portare ad un aumento del costo dei combustibili fossili e/o alla difficoltà nel reperirli nonché all’incremento dei costi per l’acquisto di autoveicoli (esempi: eliminazione graduale dei combustibili fossili, tassa sull’anidride carbonica) o a costi d'investimento elevati a causa della necessità di rinnovare edifici ed impianti. Le nuove tecnologie (per esempio la mobilità elettrica) possono sostituirsi alle tecnologie ormai consuete: i cambiamenti nelle preferenze dei clienti e nelle aspettative della società possono mettere a rischio i modelli di business delle aziende se non reagiscono in tempo e non prendono contromisure (per esempio adattando il loro modello di business). Un aumento sostanziale dei rischi fisici potrebbe comportare un cambiamento più repentino nell’economia che a sua volta porterebbe a rischi di transizione più elevati. I rischi sociali derivano da situazioni quali il mancato rispetto delle norme in materia di diritto del lavoro (ad esempio, lavoro minorile e lavoro forzato) e delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Altri rischi come l’inosservanza degli obblighi fiscali e la corruzione possono emergere nell’ambito della gestione aziendale a causa di una governance inadeguata e possono comportare sanzioni elevate I rischi di sostenibilità influenzano, in particolare, i seguenti rischi tradizionali e/o generali legati agli investimenti in prodotti finanziari e, qualora si verificassero, potrebbero avere un effetto negativo sui rendimenti di un investimento in strumenti finanziari in modo significativo:

  • Rischio del settore di appartenenza
  • Rischio di mercato
  • Rischio emittente/di credito
  • Rischio di liquidità
  • Rischio valutario

Metodo di integrazione dei rischi di sostenibilità

Per valutare i rischi di sostenibilità in qualità di Partecipante ai mercati finanziari e di Consulente Finanziario, la Banca utilizza principalmente le informazioni rese disponibili da fornitori di servizi esterni specializzati nella valutazione qualitativa dei fattori ESG; in caso di certificates o obbligazioni strutturate/note vengono utilizzate le informazioni degli emittenti. Poiché i rischi di sostenibilità possono avere effetti diversi su singole società, settori, regioni di investimento, valute e classi di investimento (ad esempio azioni o obbligazioni), in qualità di Consulente Finanziario nel raccomandare strumenti finanziari nell’ambito della consulenza in materia di investimenti la Banca segue l’approccio di diversificare gli investimenti nel modo più ampio possibile per ridurre gli effetti dei rischi di sostenibilità a livello di portafoglio. La Banca raccomanda generalmente una allocazione tra diverse classi di investimento al fine di assicurare coerenza con il profilo di rischio del cliente. Inoltre, la consulenza in materia di investimenti persegue una strategia di ampia diversificazione delle classi di investimento in una varietà di rami d’attività/settori, regioni d’investimento e valute. Lo stesso approccio è seguito dalla Banca nel raccomandare i prodotti di investimento assicurativi e nel servizio di gestione dei portafogli. Oltre alla diversificazione, in qualità di Partecipante ai mercati finanziari, particolare attenzione è rivolta ai rischi di sostenibilità nella gestione dei portafogli in diversi momenti del processo d'investimento. In particolare, i rischi di sostenibilità sono tenuti in considerazione sia nella fase di valutazione macroeconomica e di elaborazione delle previsioni sui mercati, sia nel momento in cui vengono allocati capitali a singole strategie di investimento e selezionati singoli strumenti finanziari.

Descrizione del processo di classificazione e selezione degli investimenti

Al fine di favorire l’implementazione di un processo d’investimento responsabile che consideri i criteri ESG, la Banca ha adottato la politica di Gruppo “ESG Investments Framework”. Nell’ambito di tale politica, la Banca integra nei propri processi decisionali riguardanti la selezione degli strumenti finanziari nell’ambito del servizio di consulenza in materia di investimenti e di gestione di portafogli, oltre alla valutazione dei rischi e dei rendimenti finanziari, anche l’analisi delle tematiche ambientali, sociali e di governo societario (“Environmental, Social and Governance” o “ESG”), allo scopo di minimizzare, escludere o evitare il coinvolgimento della Banca in qualità di Partecipante ai mercati finanziari e di Consulente Finanziario in società considerate non conformi ai principi definiti a livello di Gruppo. 

Al fine di valutare se un investimento risponde ai requisiti ESG di seguito definiti (c.d. “PB ESG Minimum Criteria”), la Banca si avvale di molteplici fonti informative ottenute sia per il tramite di fornitori indipendenti di dati ESG che provenienti dagli emittenti, a seconda della tipologia di prodotto o servizio. Di seguito si riporta, a titolo esemplificativo, un elenco delle principali fonti informative utilizzate dalla Banca che potrebbe cambiare nel corso del tempo:

  • Servizio di gestione di portafogli: dati elaborati da “MSCI ESG Research LLC (o MSCI)” e flussi informativi c.d. “European ESG Template” (o EET) ove disponibili;
  • Fondi di investimento: dati elaborati da MSCI e flussi EET ove disponibili;
  • Azioni e obbligazioni: dati elaborati da MSCI;
  • Prodotti strutturati oggetto di collocamento da parte della banca: dati elaborati da MSCI e flussi EET ove disponibili;
  • Green bonds: dati elaborati per il tramite della piattaforma Bloomberg.

In linea generale, i PB ESG Minimum Criteria, definiti e adottati dal Gruppo Deutsche Bank A.G., consistono in criteri minimi comuni a tutti i prodotti per poter essere classificati come sostenibili che si basano su limiti minimi e massimi di esposizione verso particolari settori o tematiche (es. nessuna esposizione a imprese per cui risultano violazioni dei principi del UN Global Compact). Tali requisiti sono applicabili sia in relazione agli emittenti che alle diverse tipologie di prodotto, come meglio specificato nel seguito.

Il requisito minimo per l'inclusione di un emittente (esclusi i fondi di investimento) è che gli sia stato assegnato da MSCI un rating ESG di "A" o migliore (su una scala da "AAA" a 'CCC', dove 'AAA' è il miglior rating e 'CCC' il peggior rating possibile assegnato da MSCI in relazione alla sostenibilità). Per i fondi di investimento, MSCI calcola un "punteggio di qualità ESG del fondo", che rappresenta la media ponderata dei singoli rating ESG delle attività detenute nel fondo in base all'ultimo elenco delle posizioni pubblicato dal fondo. Il requisito minimo per l'inclusione di un fondo di investimento è che MSCI gli abbia assegnato un rating ESG di “A” o superiore. Per i fondi che investono in asset class relative ad investimenti in " mercati emergenti" o in "obbligazionario alto rendimento" il requisito minimo per l’inclusione è pari a "BBB" o superiore. Indipendentemente dal suddetto rating ESG, la Banca applica i seguenti ulteriori criteri di esclusione che sono stati concordati tra la Banca e MSCI sui singoli titoli azionari ed obbligazionari:

Incidenza massima delle attività di seguito riportate sul fatturato dell’emittente pari al 5%:

  • intrattenimento per adulti (distribuzione)
  • biocidi
  • aziende con un basso allineamento alla Low Carbon Transition
  • esposizione a combustibili fossili
  • difesa e armi (armi convenzionali)
  • gioco d'azzardo

Esclusione delle attività di seguito riportate:

  • intrattenimento per adulti (Produzione)
  • difesa e armi (armi controverse, comprese quelle nucleari)
  • organismi geneticamente modificati per il consumo agricolo o umano
  • estrazione di uranio
  • produzione di olio di palma non certificato RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil)
  • tabacco

Saranno inoltre esclusi gli emittenti, ad eccezione dei titoli sovrani e dei fondi di investimento, per i quali dopo l'analisi di MSCI la valutazione complessiva evidenzi una violazione di codici di condotta o la violazione di norme internazionali, regolamenti e/o standard globali in relazione alla produzione. Saranno inoltre esclusi gli emittenti che – secondo la Banca – sono attivi in aree di business critiche o generano vendite significative al loro interno.

Per i green bonds si verifica il rispetto degli ICMA Green Bond Principles in linea con quanto previsto nel Sustainable Instruments Framework adottato dalla Banca.

In aggiunta al rispetto dei PB ESG Minimum Criteria, basati esclusivamente su parametri quantitativi, è stata introdotta nel corso del 2024, la possibilità di attribuire o mantenere la qualifica di sostenibilità ad un prodotto che abbia superato con successo una specifica due diligence condotta a livello di Gruppo, che ha la facoltà di considerare, nell’ambito delle proprie analisi, anche elementi qualitativi e di classificare di conseguenza il prodotto come sostenibile. Oltre a quanto illustrato in precedenza, per poter essere classificato come sostenibile, un prodotto finanziario deve inoltre considerare almeno una delle seguenti categorie di prodotto in linea con le previsioni della normativa di settore:

  1. prodotti che contribuiscono ad investimenti ecosostenibili (“Categoria A”);
  2. prodotti che contribuiscono positivamente ad obiettivi sociali o ambientali (“Categoria B”);
  3. prodotti che considerano i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità (“Categoria C – PAI”).

La sussistenza di tali requisiti è verificata mediante l’analisi dei flussi informativi c.d. “European ESG Template” per i prodotti per cui tali informazioni sono rese disponibili dal soggetto che realizza il prodotto.

Si precisa infine che ove un prodotto finanziario non rispettasse alcuno dei criteri quali-quantitativi definiti dal Gruppo per essere considerato come sostenibile descritti in precedenza, gli eventuali attributi di sostenibilità associati allo stesso (“Categoria A”, “Categoria B” o “Categoria C-PAI”), non contribuiranno all’esito positivo dei controlli di adeguatezza sulle preferenze di sostenibilità. Per maggiori informazioni in merito all’approccio alla sostenibilità e ai criteri di selezione degli investimenti definiti a livello di Gruppo Deutsche Bank AG, vi invitiamo a fare riferimento ai seguenti link:

Descrizione della modalità di integrazione delle preferenze di sostenibilità del cliente nell’ambito del servizio di consulenza in materia di investimenti e gestione di portafogli

La Banca utilizza il Questionario MiFID per raccogliere dal cliente i dati utili relativamente alla sua conoscenza ed esperienza in materia di investimenti, alla sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento e le sue eventuali preferenze di sostenibilità, al fine di poter disporre delle informazioni necessarie per condurre, in maniera corretta e completa, le verifiche di Appropriatezza e di Adeguatezza nonché di target market in tema di sostenibilità in relazione ai servizi di investimento prestati. In particolare, nella sezione adeguatezza del Questionario MiFID si prevede la raccolta delle eventuali preferenze di sostenibilità del cliente, chiedendo al cliente se è interessato ad integrare (o meno) nel servizio di consulenza in materia di investimenti e gestione di portafogli (e se sì, in che misura) i seguenti investimenti:

  1. prodotti che contribuiscono ad investimenti ecosostenibili (Categoria A), ossia investimenti in attività economiche che contribuiscano a un obiettivo ambientale, tra cui, a titolo esemplificativo, mitigazione dei cambiamenti climatici, adattamento ai cambiamenti climatici, uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine, transizione verso un’economia circolare, prevenzione e riduzione dell’inquinamento e protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi;
  2. prodotti che contribuiscono positivamente ad obiettivi sociali o ambientali (Categoria B), ossia che investono in un'attività economica che contribuisce al raggiungimento di un obiettivo ambientale o sociale evitando al contempo danni significativi a uno qualsiasi degli obiettivi specificati nel Regolamento SFDR e nel rispetto delle pratiche di buona governance;
  3. prodotti che considerano i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità (Categoria C - PAI) e in particolare che hanno l’obiettivo di ridurli o evitarli.

Nell’ambito del Questionario il cliente potrà indicare alternativamente:

  1. l’interesse ad includere una o più specifiche categorie di prodotto sopra menzionate (Categoria A, B o C). In tal caso, la Banca verificherà che il servizio di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafogli soddisfi almeno una delle categorie indicate. Il cliente potrà indicare inoltre:

    per la Categoria A o Categoria B, la quota minima di investimenti appartenenti alla specifica categoria, selezionando una delle seguenti opzioni:
    - Minima, che corrisponde ad almeno il 10% del portafoglio in consulenza o del singolo mandato di gestione di portafogli
    - Bassa, che corrisponde ad almeno il 20% del portafoglio in consulenza o del singolo mandato di gestione di portafogli
    - Intermedia, che corrisponde ad almeno il 30% del portafoglio in consulenza o del singolo mandato di gestione di portafogli
    - Considerevole, che corrisponde ad almeno il 50% del portafoglio in consulenza o del singolo mandato di gestione di portafogli
    - Alta, che corrisponde ad almeno il 75% del portafoglio in consulenza o del singolo mandato di gestione di portafogli
    - Nessuna preferenza specifica, che corrisponde ad almeno l’1% del portafoglio in consulenza o del singolo mandato di gestione di portafogli

    per la Categoria C-PAI, che i prodotti raccomandati o la linea di gestione tengano in considerazione almeno una delle seguenti categorie di principali effetti negativi:
    - Emissione di gas serra (Emissioni di gas serra; Impronta di carbonio; Intensità di emissioni di gas serra delle imprese beneficiarie degli investimenti; Quota di investimenti in imprese attive nel settore dei combustibili fossili; Quota di consumo e produzione di energia non rinnovabile; Intensità di consumo energetico per settore ad alto impatto climatico; Intensità di emissioni di gas serra dei paesi che beneficiano degli investimenti; Esposizione ai combustibili fossili tramite attivi immobiliari; Esposizione ad attivi immobiliari inefficienti dal punto di vista energetico)
    - Biodiversità (Attività che incidono negativamente sulle aree sensibili sotto il profilo della biodiversità)
    - Acqua (Emissioni in acqua di sostanze inquinanti generate dalle imprese beneficiarie degli investimenti)
    - Rifiuti (Rifiuti pericolosi e rifiuti radioattivi generati dalle imprese beneficiarie degli investimenti)
    - Problematiche sociali e concernenti il personale (Violazioni dei principi del Global Compact delle Nazioni Unite e delle linee guida dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) destinate alle imprese multinazionali; Mancanza di procedure e di meccanismi di conformità per monitorare la conformità ai principi del Global Compact delle Nazioni Unite e alle linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali; Divario retributivo di genere non corretto; Diversità di genere nel Board; Esposizione ad armi controverse (mine antiuomo, munizioni a grappolo, armi chimiche e armi biologiche); Paesi che beneficiano degli investimenti soggetti a violazioni sociali)
    - “Nessuna preferenza specifica”, ovverosia il prodotto raccomandato o la linea di gestione considera almeno uno dei precedenti gruppi di principali effetti negativi

  2. l’interesse ad includere i temi di sostenibilità nel portafoglio senza esprimere preferenze specifiche sulle categorie di prodotti sopra menzionate (Categoria A, B o C). In tal caso, la Banca considererà soddisfatte le preferenze di sostenibilità se alternativamente:
  • il portafoglio oggetto di consulenza o la linea di gestione risulta investito per almeno l’1% in investimenti appartenenti alla Categoria A oppure alla Categoria B;
  • il prodotto raccomandato o la linea di gestione considera almeno uno dei gruppi di principali effetti negativi previsti dalla Categoria C.

Qualora il cliente dichiarasse di non essere interessato ad includere le tematiche di sostenibilità nell’ambito dei servizi prestati, la Banca non includerà tali valutazioni nell’erogazione del servizio di consulenza in materia di investimenti o nella valutazione di adeguatezza della linea di gestione di portafogli selezionata.

Glossario in materia di sostenibilità

  • EET (European ESG Template)
    Flusso informativo che può essere alimentato dai soggetti che realizzano i prodotti finanziari (detti anche manufacturers) e riporta informazioni sulle eventuali caratteristiche di sostenibilità di un prodotto, ossia se lo stesso considera una delle seguenti categorie: “Categoria A”, “Categoria B” o “Categoria C-PAI”.
  • ESG
    E’ l’acronimo di:
    • Environmental (Ambientale): riguarda la tutela e il rispetto dell'ambiente (es. riduzione emissioni CO2, uso sostenibile delle risorse, tutela biodiversità);
    • Social (Sociale): si riferisce ai diritti umani e fondamentali dei lavoratori, l'equità sociale, le condizioni di lavoro e l'impatto dell'impresa sulle comunità;
    • Governance: comprende la struttura organizzativa, le pratiche di gestione trasparente, la conformità normativa e il contrasto alla corruzione, ed indica tre fattori chiave che guidano le scelte di investimento delle imprese verso la sostenibilità.
  • Fattori di sostenibilità
    Le problematiche ambientali, sociali e concernenti il personale, il rispetto dei diritti umani e le questioni relative alla lotta alla corruzione attiva e passiva
  • “Green Bond” o obbligazioni verdi
    Titoli di debito emessi da imprese, banche, Stati, altri enti pubblici e organismi sovranazionali (es. Banca Mondiale) per raccogliere risorse da destinare esclusivamente al finanziamento o al rifinanziamento di progetti ambientali nuovi e/o preesistenti. L'etichetta di "obbligazione verde" viene assegnata dallo stesso emittente o da una società scelta dall'emittente a strumenti che rispondono ad alcuni criteri specifici.
  • “ICMA Green Bond Principles” o Principi dell’ICMA sui Green Bond
    I Green Bond Principles (di seguito GBP) sono linee guida procedurali non vincolanti, adottate dall’ICMA (International Capital Markets Association), con l'obiettivo di garantire la trasparenza e la divulgazione di informazioni, definendo e precisando l’approccio adeguato a emettere un Green Bond.
    I GBP raccomandano agli emittenti di seguire una procedura ed un’informativa trasparente su quattro punti fondamentali:
    1. Utilizzo dei proventi
    2. Processo di valutazione e selezione del progetto
    3. Gestione dei proventi
    4. Attività di reporting

enfatizzando la trasparenza, l’accuratezza e l’integrità delle informazioni che dovranno essere comunicate e riportate dagli emittenti agli investitori.

  • Investimento ecosostenibile
    Investimenti in attività economiche che contribuiscano a un obiettivo ambientale, tra cui, a titolo esemplificativo, mitigazione dei cambiamenti climatici, adattamento ai cambiamenti climatici, uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine, transizione verso un’economia circolare, prevenzione e riduzione dell’inquinamento e protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.
  • Investimento sostenibile
    Investimenti in attività economiche che contribuiscono al raggiungimento di un obiettivo ambientale o sociale evitando al contempo danni significativi a uno qualsiasi degli obiettivi specificati nel Regolamento SFDR e nel rispetto delle pratiche di buona governance.
  • MSCI (Morgan Stanley Capital International)
    Fornitore indipendente di dati e metriche ESG.
  • Preferenze di sostenibilità
    Preferenze in materia di sostenibilità manifestate dal cliente, nell’ambito del Questionario MiFID, in grado di essere soddisfatte da investimenti nelle seguenti categorie di prodotto:
    1. prodotti che contribuiscono ad investimenti ecosostenibili (“Categoria A”), ossia investimenti in attività economiche che contribuiscano a un obiettivo ambientale, tra cui a titolo esemplificativo mitigazione dei cambiamenti climatici, adattamento ai cambiamenti climatici, uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine, transizione verso un’economia circolare, prevenzione e riduzione dell’inquinamento e protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi;
    2. prodotti che contribuiscono ad investimenti sostenibili (“Categoria B”), ossia che investono in un'attività economica che contribuisce al raggiungimento di un obiettivo ambientale o sociale evitando al contempo danni significativi a uno qualsiasi degli obiettivi specificati nel Regolamento SFDR e nel rispetto delle pratiche di buona governance;
    3. prodotti che considerano i Principali Effetti Negativi sui fattori di sostenibilità (“Categoria C – PAI”) e in particolare che hanno l’obiettivo di ridurli o evitarli.
  • Principali effetti negativi (PAI)
    I principali impatti negativi (PAI) possono essere intesi come gli impatti delle decisioni e delle scelte di investimento che si traducono in effetti negativi sui fattori di sostenibilità.
  • Rischio di sostenibilità
    Un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verificasse, potrebbe provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell’investimento.
  • Regolamento SFDR
    Regolamento europeo che impone obblighi di informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari in vigore dal 10 marzo 2021.
  • “Sustainable instrument Framework” o Quadro di riferimento sugli investimenti sostenibili
    Quadro di riferimento adottato e aggiornato dal gruppo Deutsche Bank A.G. per disporre di una un'unica e solida metodologia per l'emissione di strumenti di finanziamento sostenibili basati sui "proventi", che possono essere emessi sotto forma di obbligazioni (garantite), commercial paper (CP), contratti di vendita con patto di riacquisto (repo) e depositi. In linea generale un importo corrispondente ai proventi netti di qualsiasi strumento di finanziamento sostenibile emesso nell’ambito del quadro per gli strumenti sostenibili sarà designato, all’emissione, per finanziare e/o rifinanziare attività all’interno del portafoglio di attività sostenibili di Deutsche Bank.
  • Politiche di remunerazione
    Linee guida e pratiche adottate per garantire che le politiche di remunerazione del personale siano coerenti con l'integrazione dei rischi di sostenibilità. Tali politiche disciplinano i principi, le metriche e i parametri presi in considerazione a livello di Gruppo, Divisione e singolo individuo per la determinazione della retribuzione variabile, all’interno dei quali rientrano specifiche metriche e obiettivi legate a tematiche ESG.

Show content of 3) Sostenibilità e politica di remunerazione

Il tema della sostenibilità e la gestione legata a tali rischi rappresenta uno dei fattori sui quali si fondano i principi e il processo di determinazione della retribuzione variabile, che è basato sulla performance del Gruppo, delle Divisioni e del singolo dipendente.

Laddove applicabile, sono infatti fissati obiettivi finanziari e non finanziari relativi alla sostenibilità che vengono declinati, ad esempio, nei volumi di finanziamento e investimento sostenibili, nonché in termini di cultura aziendale, diversità e condotta. Inoltre, tutto il personale della Banca è chiamato ad aderire ai principi di sostenibilità – stabiliti nel codice di condotta – che mirano a generare valore sostenibile per i clienti, dipendenti, collaboratori, investitori e la società in generale. Il Codice di Condotta è incorporato nella governance, nelle politiche, nelle procedure e nei sistemi di controllo della Banca.

Maggiori dettagli sui parametri di sostenibilità e sulle metriche prese in considerazione nell’ambito della determinazione della retribuzione variabile sono disponibili alla pagina Bilanci e Relazioni, dove è possibile consultare l’Informativa al Pubblico Pillar III (sezione: Politica di remunerazione) pubblicata anno per anno.

Show content of 4) Informativa sulla sostenibilità

Prodotti Finanziari che promuovono caratteristiche ambientali e sociali

Prodotti Finanziari che hanno come obiettivo investimenti sostenibili

Deutsche Bank, in qualità di Partecipante ai mercati finanziari, attualmente non offre prodotti che abbiano come obiettivo investimenti sostenibili (articolo 9 del Regolamento SFDR)


Data: 5/4/2024

Show content of 5) Informativa in materia di finanza etica o socialmente responsabile ai sensi degli art 136 e 137 del Regolamento Intermediari Consob

Nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 136 e 137 del Regolamento Intermediari, adottato con delibera CONSOB n. 20307 del 15 febbraio 2018, si fornisce di seguito un’illustrazione sintetica delle informazioni richieste in riferimento alle linee di gestione di portafogli offerte dalla Banca che promuovono caratteristiche ambientali e sociali e qualificate come prodotto “etico” o “socialmente responsabile”, contenute in forma più dettagliata all’interno del contratto e del relativo rendiconto al 31 dicembre.

La Banca segue la politica di Gruppo “ESG Investments Framework”. Nell’ambito di tale politica, la Banca integra nei propri processi decisionali riguardanti la Gestione di portafogli con criteri di sostenibilità considerati nella selezione degli strumenti finanziari – oltre alla valutazione dei rischi e dei rendimenti finanziari – anche l’analisi delle tematiche ambientali, sociali e di governo societario (“Environmental, Social and Governance” o “ESG”), allo scopo di minimizzare, escludere o evitare il coinvolgimento della Banca in qualità di gestore in società considerate non conformi ai principi definiti a livello di Gruppo. 

Per maggiori dettagli sull’attività di gestione in relazione ai criteri generali di selezione degli strumenti finanziari, si rimanda alle informazioni riportate nella sezione “In che misura sono state soddisfatte le caratteristiche ambientali e/o sociali promosse da questo prodotto finanziario?” allegata all’informativa per i prodotti finanziari di cui all’articolo 8, paragrafi 1, 2 e 2 bis, del regolamento (UE) 2019/2088 e all’articolo 6, primo comma, del regolamento (UE) 2020/852.

Con riferimento all’esercizio dei diritti di voto di pertinenza degli strumenti finanziari immessi in portafoglio, a far data dalla pubblicazione del presente rendiconto, non sono state impartite istruzioni specifiche in merito all’esercizio dei diritti di voto secondo le modalità ed i termini contrattualmente previsti. Ad oggi, quindi, non è stato esercitato il diritto di voto.

La Banca è impegnata in iniziative di carattere sociale o ambientale finanziate dal Gruppo Deutsche Bank ed erogate per il tramite della Fondazione Deutsche Bank Italia e il Deutsche Bank Ocean Resilience Philanthropy Fund, anche collegate alla prestazione del Servizio di gestione di portafogli. Seguendo le linee guida del Gruppo, la Fondazione Deutsche Bank Italia opera nell'ambito della Corporate Social Responsibility. Le Soluzioni basate sulla natura (NbS) del Deutsche Bank Ocean Resilience Philanthropy Fund sono interventi volti a proteggere, sostenere, ripristinare gli ecosistemi naturali e modificati oltre ad occuparsi di problematiche socio-ambientali. Con riferimento al servizio di gestione di portafogli, sarà versato alla Fondazione Deutsche Bank Italia e al Deutsche Bank Ocean Resilience Fund un importo pari a 0,01% all’anno calcolato sulla giacenza media per le linee di gestione che promuovono caratteristiche ambientali o sociali ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 (“SFDR”). Il suddetto importo sarà corrisposto in misura pari all’85% alla Fondazione Deutsche Bank Italia e al 15% al Deutsche Bank Ocean Resilience Philanthropy Fund.

Per maggiori informazioni sui progetti sostenuti da Fondazione Deutsche Bank Italia ogni anno, si rimanda al report di responsabilità sociale disponibile all’indirizzo web https://country.db.com/italia/fondazione/index?language_id=3&kid=italia-responsibilita.redirect-en.shortcut.

Per maggiori informazioni sui progetti sostenuti dal Deutsche Bank Ocean Resilience Philantropy Fund, si rimanda all’indirizzo web https://www.cafonline.org/corporate-giving/maximise-your-impact/grantmaking/deutsche-bank-ocean-resilience-philanthropy-fund. Tenuto conto delle tempistiche di aggiornamento dei report, questi ultimi potrebbero non essere ancora aggiornati con l’elenco delle iniziative intraprese nel corso del 2024.

Show content of 6) Aggiornamenti e modifiche

01/04/2025

  • Aggiornamento della Dichiarazione sui principali effetti negativi delle consulenze in materia di investimenti e di assicurazioni sui fattori di sostenibilità – Deutsche Bank S.p.A. in qualità di Consulente Finanziario
  • Aggiornamento della sezione Sostenibilità e politica di remunerazione

29/01/2025

  • Aggiornamento dell’Informativa periodica (periodo di riferimento 1.1.2024- 31.12.2024) per i prodotti finanziari di cui all’articolo 8(1) del Regolamento (UE) 2019/2088 

24/12/2024

  • Aggiornamento della sezione “Integrazione dei rischi di sostenibilità nei processi decisionali relativi agli investimenti in qualità di Partecipante ai mercati finanziari e nelle consulenze in materia di investimenti o di assicurazioni in qualità di Consulente Finanziario” con l’inserimento del paragrafo relativo alla descrizione del processo di selezione degli investimenti

13/12/2024

  • Aggiornamento dell’Informativa in materia di finanza etica e socialmente responsabile ai sensi degli art. 136 e 137 del Regolamento Intermediari Consob

30/06/2024

  • Aggiornamento Dichiarazione sui principali effetti negativi nelle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità

5/4/2024

  • Gestione di portafogli con criteri di sostenibilità considerati nella selezione degli strumenti finanziari (Art.10 (1) Regolamento (EU) 2019/2088) (Versione 2)
  • Aggiornamento Informativa pre-contrattuale per i prodotti finanziari di cui all’articolo 8(1), (2) e (2a) Regolamento (UE) 2019/2088 e all'articolo 6, primo comma, del regolamento (UE) 2020/852
  • Informativa periodica (periodo di riferimento 1.1.2023- 31.12.2023) per i prodotti finanziari di cui all’articolo 8(1) del Regolamento (UE) 2019/2088

7/12/2023

  • Aggiornamento Informativa pre-contrattuale per i prodotti finanziari di cui all’articolo 8(1), (2) e (2a) Regolamento (UE) 2019/2088 e all'articolo 6, primo comma, del regolamento (UE) 2020/852

25/10/2023

  • Aggiornamento Dichiarazione sui principali effetti negativi nelle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità

29/06/2023

  • Aggiornamento Dichiarazione sui principali effetti negativi nelle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità

16/05/2023

  • Aggiornamento Informativa pre-contrattuale per i prodotti finanziari di cui all’articolo 8(1), (2) e (2a) Regolamento (UE) 2019/2088 e all'articolo 6, primo comma, del regolamento (UE) 2020/852

20/04/2023

  • Informativa sulla Sostenibilità e politica di remunerazione: eliminato il riferimento ai consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede con contratto di agenzia dal processo di determinazione della retribuzione variabile.

19/04/2023

  • Informativa periodica (periodo di riferimento 1.1.2022- 31.12.2022) per i prodotti finanziari di cui all’articolo 8(1) del Regolamento (UE) 2019/2088

30/12/2022

  • Informativa pre-contrattuale per i prodotti finanziari di cui all’articolo 8(1) del Regolamento (UE) 2019/2088 e informativa sul prodotto art. 24 RTS 
  • Dichiarazione sui principali effetti negativi delle consulenze in materia di investimenti e di assicurazioni sui fattori di sostenibilità
  • Dichiarazione sulla considerazione dei principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità

28/06/2022

  • SFDR Website disclosure
  • Modifica della data della prima valutazione quantitativa dei principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità al fine di allinearla a quanto previsto dall’applicazione degli RTS della SFDR

22/12/2021

  • Informativa pre-contrattuale per i prodotti finanziari di cui all’articolo 8(1) del Regolamento (UE) 2019/2088.
  • Modifica delle metriche per l’analisi delle tematiche ambientali, sociali e di governo societario, allo scopo di escludere o evitare il coinvolgimento della Banca in qualità di gestore in società considerate non in linea con i criteri di selezione, e meglio garantire una diversificazione su strumenti finanziari ritenuti  maggiormente adeguati ad affrontare le sfide della sostenibilità;
  • aggiornamento dell’elenco di Linee di gestione di portafoglio della Banca che promuovono, tra le altre caratteristiche, caratteristiche ambientali o sociali, o una combinazione di tali caratteristiche a condizione che le imprese in cui gli investimenti sono effettuati rispettino prassi di buona governance;

22/12/2021

  • Informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari ai sensi del Regolamento UE n. 2019/2088 (SFDR), Paragrafo 5.1.
  • aggiunta della dichiarazione in merito alla non considerazione dei criteri dell’UE per le attività  economiche ecosostenibili negli investimenti sottostanti i prodotti finanziari di cui all’articolo 8 (1) del Regolamento UE n. 2019/2088.

In caso di aggiornamento, la Banca pubblicherà una spiegazione chiara delle modifiche apportate ai documenti.

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