Il Crowdfunding si trasforma. Le regole verso un nuovo mercato comunitario
Il prossimo 10 novembre entrerà in vigore il regolamento europeo sulle piattaforme di equity e lending. L'obiettivo? Creare un unico mercato più sicuro per tutti gli operatori. Ma cosa cambierà per i portali italiani?
Il prossimo 10 novembre 2021 entrerà in vigore il regolamento europeo 2020/1503 sulle piattaforme che consentono alle imprese di raccogliere capitali online per auto-finanziarsi. Dando vita ufficialmente a un nuovo mercato unico europeo del crowdfunding. L’obiettivo è quello di normalizzare un settore ancora molto frammentato dalle tante normative nazionali, creando regole comuni per tutte le piattaforme che operano in Europa. E aprendo così la strada ad una maggiore competizione.
Le prime novità potrebbero, quindi, iniziare a vedersi già tra qualche mese. Anche se i regolatori hanno previsto un periodo di transizione che potrà durare fino a un anno. Significa che, in alcuni casi, i portali di crowdfunding già operativi continueranno a operare in conformità al diritto nazionale fino al 10 novembre 2022.
A chi si rivolge
Come prima cosa è necessario stabilire l’ambito di applicazione del Regolamento, che riguarda esclusivamente le piattaforme di equity (in cui la raccolta di capitali avviene in cambio della partecipazione diretta alle quote della società) e di lending crowdfunding (che funzionano come un finanziamento, in cui il denaro investito viene rimborsato con la maggiorazione di un tasso di interesse). Ed esclude, quindi, tutti i servizi pensati per i privati, come il peer-to-peer landing.
Cosa cambierà?
Tre sono le principali novità. La prima è che tutte le piattaforme attive in Europa d’ora in poi saranno operative ovunque, indipendentemente dalla nazione di appartenenza. Così, i servizi autorizzati in Italia potranno avviare raccolte fondi anche in altri Stati membri, aumentando potenzialmente le opportunità di racimolare denaro a sostegno delle imprese del territorio. Viceversa, anche le piattaforme di altri paesi faranno il loro ingresso in Italia, accrescendo la concorrenza e offrendo agli investitori privati nuovi canali di investimento.
La seconda novità è invece relativa all’introduzione di un nuovo “modello ibrido”. Significa che gli operatori ospiteranno sullo stesso portale sia campagne di equity che di lending.
Infine, per tutelare i piccoli risparmiatori non professionali, la normativa europea ha previsto nuove indicazioni relative alla trasparenza. Così, per esempio, in fase di registrazione il nuovo investitore sarà obbligatorio a fare un test d’ingresso per verificare l’esperienza finanziaria, stabilendo quali sono gli obiettivi di investimento, e la comprensione di base dei rischi connessi. Sarà necessario anche affrontare una simulazione relativa alla capacità di sostenere perdite. Mentre ogni campagna verrà accompagnata da una scheda informativa dettagliata.
Il crowdfunding in Italia
Stando agli ultimi dati contenuti nel sesto report italiano sul crowdinvesting del Politecnico di Milano, in un solo anno, e più precisamente tra luglio 2020 e giugno 2021, le 79 piattaforme italiane attualmente attive hanno raccolto un totale di 503 milioni di euro, segnando una crescita record del 172% rispetto all’anno precedente.
Tutti i diritti riservati. Gli articoli, i materiali, i contenuti ed i servizi presenti sulle pagine web raggiungibili da questo indirizzo https://www.deutsche-bank.it/news/detail/dbmagazine sono destinati ad un utilizzo personale e non professionale e non possono essere copiati, trasmessi, pubblicati, distribuiti o sfruttati commercialmente senza l’esplicito consenso scritto del Gruppo Deutsche Bank S.p.A.. Tutti i materiali pubblicati, inclusi a titolo esemplificativo, articoli di informazione, fotografie, immagini, illustrazioni, sono protetti dalle leggi sul diritto d’autore e sono di proprietà dell’editore o di chi legittimamente disponga dei diritti relativi. Le informazioni contenute nel presente documento si basano su fonti ritenute attendibili: tuttavia il Gruppo Deutsche Bank S.p.A. non ha effettuato una verifica indipendente relativa a tali informazioni e declina ogni responsabilità a riguardo. Conseguentemente, nessuna garanzia, espressa o implicita, è fornita, né alcun affidamento può essere fatto riguardo alla precisione, completezza o correttezza delle informazioni e delle opinioni contenute in questo documento. Gli articoli, le ricerche e gli studi pubblicati rappresentano esclusivamente le opinioni e i punti di vista dei relativi autori: esse non riflettono necessariamente le opinioni di Deutsche Bank S.p.A. né di qualsiasi società controllata o consociata del Gruppo Deutsche Bank S.p.A.. Né l’autore né il Gruppo Deutsche Bank S.p.A. possono essere ritenuti responsabili per danni derivanti dall’utilizzo della presente pubblicazione, tranne per quanto è previsto dalla normativa applicabile. Il Gruppo Deutsche Bank S.p.A cercherà in tutti i modi di evitare la pubblicazione di informazioni erronee ed affermazioni che possano in alcun modo essere considerate lesive di diritti di terzi. Le informazioni riportate hanno solo uno scopo informativo, non sono da intendersi, interpretarsi o considerarsi in alcun modo come messaggio promozionale ovvero offerte di vendita o sollecitazioni a sottoscrivere, invito ad acquistare o vendere o come raccomandazione ad acquistare o collocare qualsiasi tipo di strumento finanziario, nè come giudizi da parte del Gruppo Deutsche Bank S.p.A. sull’opportunità dell’investimento in alcuno dei prodotti illustrati, o ricerca in materia di investimenti, né tantomeno costituiscono una raccomandazione ad eseguire alcun tipo di operazione. Quanto ad eventuali richiami di natura fiscale qui contenuti, va rilevato che i livelli e le basi di tassazione a cui fanno riferimento gli articoli pubblicati sono suscettibili di cambiamenti rispetto alla data di pubblicazione e possono incidere sul valore dell’investimento; il Gruppo Deutsche Bank S.p.A. non ha l'obbligo di mantenere aggiornate queste informazioni, né tantomeno di aggiornarle. La distribuzione di questo documento in altre giurisdizioni può essere soggetta a restrizioni e pertanto le persone alle quali dovesse pervenire tale documento si dovranno informare sull’esistenza di tali restrizioni ed osservarle. Ulteriori informazioni sono disponibili su richiesta.
Il prossimo 10 novembre entrerà in vigore il regolamento europeo sulle piattaforme di equity e lending. L'obiettivo? Creare un unico mercato più sicuro per tutti gli operatori. Ma cosa cambierà per i portali italiani?
Il prossimo 10 novembre 2021 entrerà in vigore il regolamento europeo 2020/1503 sulle piattaforme che consentono alle imprese di raccogliere capitali online per auto-finanziarsi. Dando vita ufficialmente a un nuovo mercato unico europeo del crowdfunding.
L’obiettivo è quello di normalizzare un settore ancora molto frammentato dalle tante normative nazionali, creando regole comuni per tutte le piattaforme che operano in Europa. E aprendo così la strada ad una maggiore competizione.
Le prime novità potrebbero, quindi, iniziare a vedersi già tra qualche mese. Anche se i regolatori hanno previsto un periodo di transizione che potrà durare fino a un anno. Significa che, in alcuni casi, i portali di crowdfunding già operativi continueranno a operare in conformità al diritto nazionale fino al 10 novembre 2022.
A chi si rivolge
Come prima cosa è necessario stabilire l’ambito di applicazione del Regolamento, che riguarda esclusivamente le piattaforme di equity (in cui la raccolta di capitali avviene in cambio della partecipazione diretta alle quote della società) e di lending crowdfunding (che funzionano come un finanziamento, in cui il denaro investito viene rimborsato con la maggiorazione di un tasso di interesse). Ed esclude, quindi, tutti i servizi pensati per i privati, come il peer-to-peer landing.
Cosa cambierà?
Tre sono le principali novità. La prima è che tutte le piattaforme attive in Europa d’ora in poi saranno operative ovunque, indipendentemente dalla nazione di appartenenza. Così, i servizi autorizzati in Italia potranno avviare raccolte fondi anche in altri Stati membri, aumentando potenzialmente le opportunità di racimolare denaro a sostegno delle imprese del territorio. Viceversa, anche le piattaforme di altri paesi faranno il loro ingresso in Italia, accrescendo la concorrenza e offrendo agli investitori privati nuovi canali di investimento.
La seconda novità è invece relativa all’introduzione di un nuovo “modello ibrido”. Significa che gli operatori ospiteranno sullo stesso portale sia campagne di equity che di lending.
Infine, per tutelare i piccoli risparmiatori non professionali, la normativa europea ha previsto nuove indicazioni relative alla trasparenza. Così, per esempio, in fase di registrazione il nuovo investitore sarà obbligatorio a fare un test d’ingresso per verificare l’esperienza finanziaria, stabilendo quali sono gli obiettivi di investimento, e la comprensione di base dei rischi connessi. Sarà necessario anche affrontare una simulazione relativa alla capacità di sostenere perdite. Mentre ogni campagna verrà accompagnata da una scheda informativa dettagliata.
Il crowdfunding in Italia
Stando agli ultimi dati contenuti nel sesto report italiano sul crowdinvesting del Politecnico di Milano, in un solo anno, e più precisamente tra luglio 2020 e giugno 2021, le 79 piattaforme italiane attualmente attive hanno raccolto un totale di 503 milioni di euro, segnando una crescita record del 172% rispetto all’anno precedente.
A cura di OFNetwork
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